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Com’è noto, il Fondo di Garanzia per le vittime della strada garantisce il giusto risarcimento a tutti coloro che restano coinvolti in un sinistro cagionato da un mezzo non assicurato o non identificato. Proprio con riferimento a un incidente di competenza del Fondo, il Tribunale di Padova ha emesso un’interessante pronuncia in materia di prova necessaria per il risarcimento.

Con la sentenza numero 1537/2016, il giudice veneto ha chiarito che la responsabilità di tale fondo può essere dichiarata quando la vittima sia riuscita a dimostrare, oltre ovviamente al danno, anche quale evento abbia cagionato il danno e l’attribuibilità di quest’ultimo alla condotta colposa del conducente di un veicolo non identificato.

A tal fine, il danneggiato può avvalersi anche di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, mentre alla vittima non è richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza.

Il caso di specie riguarda un ciclista che, pur dotato di giubbotto catarifrangente, era stato travolto da un’auto non identificata mentre era in sella alla sua bicicletta ed era deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate.

La testimonianza di alcuni presenti, oltre che la presenza di alcuni pezzi di plastica di una macchina vicino all’uomo e al suo velocipede, non potevano che avvalorare la ricostruzione alla base della richiesta di risarcimento danni.

Nonostante il Fondo di garanzia per le vittime della strada abbia tentato di contestare l’assenza di prova, anche asserendo che i pezzi di plastica erano stati rinvenuti lontano dalla bici, le pretese risarcitorie dei familiari dell’uomo, secondo il Tribunale vanno accolte. E il fondo deve risarcire il danno.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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